COSA È
L’identità di genere indica il genere nel quale una persona si identifica, che può corrispondere al sesso assegnato alla nascita (persone cisgender) o non corrispondere (persone transgender e non binary).
La dicitura “identità di genere”, inserita tra i motivi di discriminazione nel ddl Zan, permette di tutelare le persone bersaglio di transfobia. Come per le altre fattispecie (ad esempio etnia e nazionalità), non è infatti corretto menzionare il fenomeno della “transfobia”, che non ha una definizione giuridica precisa, ma va invece indicata la causa di questo specifico crimine d’odio, cioè la motivazione.
Il ddl Zan – va ribadito – nella parte penale che estende la normativa esistente sui crimini d’odio, non sanziona in base all’identità della persona bersaglio del reato, ma punisce chi compie il crimine d’odio basandolo su un determinato pregiudizio (c.d. legge Mangino-Reale, oggi articoli 604-bis e 604-ter del codice penale).
La transfobia può colpire le persone a prescindere dalla loro identità, in questo caso le persone che non rispondono alle aspettative sociali connesse al genere.
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RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
A livello internazionale, il diritto all’identità di genere è affermato da diverse sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (vedi approfondimenti su articolo29.it) e dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013.
L’espressione “identità di genere” è entrata definitivamente nel nostro ordinamento con la Direttiva 2011/95/UE che l’ha ritenuta identificativa degli aspetti connessi al sesso che possono costituire motivi di persecuzione, soprattutto ove sia evidente un contrasto tra i dati anagrafici e la rappresentazione esterna di un genere diverso. Tale disposizione è stata recepita con il D.Lgs. n. 18 del 2014, sull’attribuzione della qualifica di rifugiato, che individua tra i motivi di persecuzione (art. 8) l’appartenenza a un particolare gruppo sociale che può identificarsi anche con riferimento all’identità di genere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
In merito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015, in materia di rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso, ha affermato che il «diritto all’identità di genere» è «elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona». Nello stesso senso la Corte si esprime con la sentenza n. 180 del 2017. In questa sentenza si ribadisce “che va ancora una volta rilevato come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere”.
Dal 2018, anche l’ordina l’ordinamento penitenziario (v. esempi), utilizza l’espressione “identità di genere”, unitamente a”orientamento sessuale”.
IL DECRETO INFRASTRUTTURE DEL 2021
Infine, nel novembre 2021, dopo l’affossamento del ddl Zan, l’espressione identità di genere è stata confermata nella conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 – più noto come Decreto Infrastrutture. Il decreto prevede “il divieto di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche”.
L’IDENTITÀ DI GENERE NELLE NOSTRE SCUOLE
Negli ultimi anni AGEDO (Associazione Genitori Parenti e Amici di persone LGBT+) e l’associazione Genderlens hanno elaborato uno strumento pratico per il riconoscimento della “carriera alias” nelle scuole, che consente agli e alle studenti che non si riconoscono nel genere loro assegnato di poter affermare il genere di elezione già nel contesto scolastico. Circa 100 scuole hanno già adottato la proposta di regolamento per l’introduzione della “carriera alias”.
DELEGHE ISTITUZIONALI
Nell’attribuire le deleghe al Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia, il D.P.C.M. 26/09/2019 ha delegato il Ministro a lavorare per il contrasto di tutte le discriminazioni, comprese quelle basate sull’identità di genere. In particolare, si legge nel D.P.C.M.: “promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l’età, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni” (art. 2). Sesso, orientamento sessuale e identità di genere sono ad oggi i tre motivi di discriminazione più spesso richiamati.
Ecco infine alcuni riferimenti normativi.
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“Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, ????????????????????????????????̀ ???????? ????????????????????????, orientamento sessuale, razza, nazionalità,, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione”.
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“L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’????????????????????????????????̀ ???????? ???????????????????????? o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E’ in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.”
???????????????????????????????? ????, ???????????????????? ????, ????????????????. ????) ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????. ????????????/????????????????, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, a proposito della nozione di gruppo sociale perseguitato
“In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’????????????????????????????????̀ ???????? ????????????????????????.”
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A proposito della legge n. 164/1982, in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso, la Corte osserva che essa rappresenta “l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’????????????????????????????????̀ ???????? ???????????????????????? quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona.”.
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La Corte ribadisce che “l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisc[e] senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’????????????????????????????????̀ ???????? ????????????????????????”.