Manifestazione “Spazza l’odio – Da’ Voce al Rispetto” a Caltanissetta, 28-07-2020

“La legge che verrà. Dialoghi sul ddl Zan” è una rubrica di approfondimento sulla legge contro omotransfobia e misoginia, che ha iniziato il suo iter alla Camera dei Deputati lo scorso 3 agosto. Fabrizio Filice, magistrato e componente del gruppo di lavoro sulla violenza domestica e di genere  presso la VII Commissione del Consiglio superiore della magistratura, dialoga con Rosario Coco, attivista e formatore di Gaynet, tra i promotori di Da’ Voce al Rispetto.
Questa seconda puntata si sofferma sull’importante differenza tra odio e libertà di opinione. 

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Si parla spesso del famigerato rischio liberticida in merito alla Legge Zan. Cosa ne pensa?

Il rischio liberticida è una pura invenzione propagandistica. Nell’applicare la legge Mancino, le Corti di merito e la Corte di Cassazione sono sempre state attentissime nel distinguere condotte d’odio dalle quali potesse derivare un pericolo concreto di atti violenti o discriminatori da manifestazioni di opinioni,  anche a sfondo razzista,  che, per quanto contrarie ai valori di convivenza e riconoscimento reciproco fatti propri dalla nostra Costituzione, devono essere tollerate in uno Stato laico, liberale e di diritto.

Qualche esempio concreto in cui la giurisprudenza ha definito le condotte discriminatorie? 

Ad esempio, nella Sentenza n. 36906 del 23/06/2015,  la  Cassazione ha ribadito che la condotta tipica richiede la  divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, e che l'”odio razziale o etnico” è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Nella Sentenza n. 37733 del 11/10/2006, sempre la Cassazione ha stabilito che integra gli estremi del reato di commissione di atti di discriminazione, per motivi razziali ed etnici, la condotta del gestore del bar che si rifiuti ripetutamente di servire le consumazioni richieste da avventori extracomunitari, ove il rifiuto stesso sia caratterizzato dall’aspetto discriminatorio.

Queste pronunce, che sono solo due esempi di filoni giurisprudenziali consolidati, dimostrano come il bersaglio della legge sia chiaramente costituito solo da quelle condotte che realizzano – o  creano un pericolo fondato e concreto che si realizzino – anomalie patologiche dei rapporti sociali, come aggressioni violente e discriminazioni sui luoghi di lavoro o nell’accesso ai servizi.

In quali situazioni potrebbero essere applicate le aggravanti che verranno modificate dalla legge Zan?

Il discorso dell’aggravante è diverso. Un’aggravante, come dice la parola stessa, aggrava, cioè attribuisce un surplus di pena per un reato già commesso, mentre la fattispecie specifica sull’istigazione si concentra su un momento anteriore:  quel momento in cui il discorso d’odio  monta e si trasforma in violenza “in potenza” che genera il rischio di violenza “in atto”.

Quando un reato violento, o comunque contro l’incolumità individuale o la libertà personale, è già stato commesso ( penso ad esempio alle lesioni, all’omicidio, ai maltrattamenti o agli atti persecutori) l’aggravante specifica è importante non solo per stigmatizzare, con una quota di pena aggiuntiva, il maggiore disvalore che la condotta esprime;  ma anche, e  soprattutto,  per nominare il fenomeno della violenza di genere nelle sue radici (a)culturali e nei retaggi, tutt’oggi diffusi nella cultura di massa e anche nelle istituzioni, di patriarcato e sessismo.

Le vengono in mente esempi noti?

Pensi a quei casi in cui, negli anni scorsi, si è parlato di riconoscere le attenuanti generiche a uomini autori di femminicidio perché, percependosi evidentemente come “maschi” e quindi come parte dominante del rapporto di coppia, non erano usciti a tollerare il tradimento o l’abbandono della partner, sviluppando  un “turbamento emotivo” che aveva fatto vacillare la loro identità maschile sino a indurli a compiere il gesto estremo.

Un’aggravante di genere servirebbe a invertire il senso del discorso su un piano sociale  condiviso: cioè a condividere,  tutte/i,  che quando ciò accade – e accade davvero molto spesso, di questo ho il polso in virtù dello spaccato sulle violenze domestiche che mi apre la funzione di Giudice delle indagini preliminari  e delle misure cautelari – non si è in presenza solo di un “turbamento emotivo individuale” che possa in qualche misura  attenuare la responsabilità del singolo; ma che, anzi, è segno che c’è un problema culturale in radice,  che deve essere affrontato attraverso i mezzi di uno stato democratico: l’educazione, la scuola e la cultura dei diritti.